Vendita e somministrazione di alcolici: torna la licenza fiscale
La licenza per la vendita e somministrazione degli alcolici, meglio conosciuta tra gli operatori del settore come Licenza UTIF, e dalla quale erano esonerati alcune categorie di attività è stata reintrodotta con la Legge del 28 giugno 2019, n. 58 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34). La nuova normativa prevede il ritorno dell’obbligo della licenza, cioè la denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, ricettivi e nei rifugi alpini.
Le attività che producono, trasformano e vendono prodotti alcolici devono quindi chiedere all’Agenzia delle Dogane il rilascio della Licenza fiscale. Si ricorda invece che per i produttori e i commercianti all’ingrosso di bevande alcoliche non è mai stata abrogata la richiesta di questa licenza.
Al momento non è ancora stata prevista la documentazione digitale, per cui la pratica è ancora cartacea e va espletata entro il 31 dicembre 2019. La medesima procedura è valida anche per gli esercizi che, avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Per quanto riguarda le attività di vendita avviate dopo il 30 giugno 2019, la Sottosezione 1.10 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 dispone che la comunicazione da presentare al SUAP all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane. In altri termini, la presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle Dogane, assorbe la denuncia di attivazione ex articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995.
Gli operatori che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017 ed in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.
Si raccomanda massima attenzione nei casi in cui durante la soppressione dell’obbligo le attività abbiano effettuato variazioni nella titolarità, ragione sociale o altre modifiche riguardanti il gestore del esercizio, perché in presenza di queste circostanze, la denuncia e la richiesta di licenza vanno effettuati nuovamente.
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