Indicazioni dell’indice glicemico nelle etichette alimentari
Che cos’è l’indice glicemico (IG) di un alimento?
L’indice glicemico è un parametro elaborato agli inizi degli anni ’80 dal Prof. David Jenkins dell’Università di Toronto che classifica gli alimenti in base alla loro influenza sul livello di glucosio nel sangue (glicemia).
Tecnicamente l’IG si misura valutando l’incremento della glicemia quando si assumono 50 g di glucosio. L’entità della risposta viene espressa in termini percentuali medi rispetto al glucosio (oggi si usa anche il pane bianco), che viene preso come punto di riferimento stabilendone un valore pari a 100 nella scala dell’indice glicemico. Esistono inoltre delle tabelle di classificazione arbitraria in IG elevato, intermedio e basso che secondo la maggior parte degli autori è fissata nei range di valori indicati nella tabella sottostante. I cibi che fanno salire il glucosio rapidamente hanno un IG alto, quelli che lo fanno salire gradualmente hanno un IG basso.
IG ELEVATO 100-70 (%) |
IG INTERMEDIO 69-55 (%) |
IG BASSO inferiore a 55 (%) |
Esempi
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Esempi | Esempi |
Glucosio 100 Cornflakes 84 Miele 73 Pane bianco 70 |
Pane integrale 69 Zucchero 65 Succo d’arancia 57 Popcorn 55 |
Uva/Banane 52 Latte scremato 32 Legumi 27-33 Fruttosio 23 |
Fonte: M Szwillus, D Fritzsche, Mangiare sano con il diabete, Tecniche Nuove, 2010 |
Il 17 luglio scorso, il Ministero della Salute ha diffuso la nota di la nota DGSAN 0029507 – Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti la nutrizione – Ufficio 4, con la quale ha fornito un chiarimento inerente l’indicazione nell’etichetta dei prodotti alimentari del carico o dell’indice glicemico.
NOTA DGSAN: Indicazione nell’etichetta dei prodotti alimentari del carico o dell’indice glicemico
A seguito della notifica di alimenti recanti in etichetta l’indicazione relativa a un basso carico glicemico, è stata valutata la legittimità di indicazioni nel genere nel quadro normativo vigente, con riferimento particolare al regolamento (CE) 1924/2006 sui claims nutrizionali e sulla salute.
Sentito il parere espresso dalla Sezione dietetica e nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, si è concluso quanto segue.
Si osserva che:
- indicazioni del tipo “a basso” carico glicemico vengono usate discrezionalmente, in assenza di condizioni normativamente definite a garanzia della loro obiettività;
- in alternativa al carico glicemico, vengono fornite in modo altrettanto discrezionale indicazioni relative all’indice glicemico;
- l’uso di due parametri diversi, seppure interconnessi, aggiunge alle difficoltà di comprensione la difficoltà della loro distinzione;
- il dato espresso può essere atteso solo quando il relativo prodotto rappresenta l’unico costituente del pasto e non quando ne rappresenta uno dei componenti.
Ciò premesso, si rileva che ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006 risultano autorizzati per un crescente numero di ingredienti alimentari claims sulla capacità di contenere l’aumento del glucosio ematico postprandiale quando assunti durante il pasto in un quantitativo predefinito.
Pertanto, la rivendicazione della capacità di un ingrediente alimentare di contenere la glicemia post prandiale è da intendere come un claim sulla salute. Altrettanto vale per un alimento “in toto”, considerata la definizione di claim sulla salute prevista dall’articolo 2.2.5 del regolamento predetto: “Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”.
In conclusione, l’uso in etichetta di indicazioni sul carico o indice glicemico, in assenza di claims sul contenimento della glicemia post-prandiale autorizzati per un alimento o per uno dei suoi componenti, appare in contrasto con il quadro normativo vigente.
Le imprese sono invitate a conformarsi a quanto sopra indicato a partire dalle prossime produzioni.