La disciplina sanzionatoria per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: il nuovo D.lgs. 29/2017 per i MOCA
Il D.lgs. n. 29 del 10.02.2017 – Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, è in vigore dal 2 aprile 2017 e detta la disciplina sanzionatoria applicabile ai rispettivi casi di violazione della normativa europea.
Il documento si applica a chiunque produce, trasforma, importa, commercializza e immette sul mercato materiali e oggetti disciplinati dai Regolamenti, destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Prima dell’entrata in vigore di questo Decreto, la disciplina sanzionatoria italiana aveva registrato il susseguirsi di numerosi aggiornamenti riferiti principalmente a specifiche norme nazionali e a leggi comunitarie afferenti al “Pacchetto Igiene 2004”, concernenti gli aspetti chiave per garantire la sicurezza del settore alimentare.
Negli anni è stato disciplinato anche l’uso specifico di materiali di diversa natura a contatto con gli alimenti, definiti con l’acronimo italiano MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) o con quello anglosassone FCM (Food Contact Materials), riferito e a svariate categorie quali materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta, cartone, vetro e acciaio inossidabile, mentre altri materiali sono stati invece oggetto di provvedimenti nazionali specifici, tra cui la banda stagnata, la ceramica e l’alluminio.
Con questo nuovo Decreto vengono mantenute le impostazioni di base concernenti l’impianto sanzionatorio, al quale però vengono effettuate importanti aggiunte quali, ad esempio, quella di garantire la rintracciabilità lungo la filiera e di produrre secondo buone pratiche di fabbricazione di cui al Reg. CE 2023/2006.
Nello specifico, tra i 15 articoli costituenti il nuovo D.lgs. 29/17, si evidenziano l’art. 5 “Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall’art. 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004” e l’art. 6 “Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 “.
Disciplina sanzionatoria:
- Per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione: da 10.000 a 30.000 euro;
- Per l’inosservanza degli obblighi di etichettatura in lingua italiana: da 1500 a 15.000 euro;
- Per chi viola gli obblighi in materia di rintracciabilità: da 3000 a 25.000 euro;
- Per chi viola le norme di buona fabbricazione previste dal regolamento Ce 2023/2006: da 1500 a 40.000 euro (Le Norme di Buona Preparazione (o Fabbricazione) o Good Manufacturing Practices (GMP) sono costituite da un insieme di regole che descrivono i metodi, le attrezzature, i mezzi e la gestione delle produzioni per assicurarne gli standard di qualità appropriati. Componente fondamentali delle GMP sono: 1) documentare, tramite apposite registrazioni, ogni aspetto del processo, ogni attività ed ogni operazione; 2) utilizzare personale che abbia ricevuto un’apposita formazione; 3) occuparsi attivamente di pulizia e sanitizzazione 4) verificare con regolarità il buon funzionamento degli strumenti e dei macchinari 5) validare i processi; 6) gestire i reclami;
- Chi viola le norme in materia di cosiddetti “oggetti attivi e intelligenti” (ovverosia le cosiddette atmosfere modificate, generalmente usate per carne, frutta, verdura, merendine ecc.) previste dai regolamenti CE 1935/2004 e 450/2009: sanzioni da 4000 a 60.000 euro,
Violazione delle norme in materia di fabbricazione e utilizzo di prodotti plastici: da 1500 a 60.000 euro:
- se la violazione riguarda materiali in plastica riciclata: da 6000 a 60.000 euro,
- se la violazione riguarda derivati epossidici (ovverosia le sostanze utilizzate per colorare i contenitori in metallo con cui si conservano gli alimenti): da 5000 a 60.000 euro
La normativa trasversale su cui il provvedimento va ad incidere, è costituita dai seguenti regolamenti:
- regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
- regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti;
- regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;
- regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.