Scatta l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o trasformazione in etichetta
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 15.09.2017 ha reso noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento sull’etichetta. Il periodo transitorio per l’adeguamento alla nuova normativa sarà di 180 giorni dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al Reg. UE 1169/2011, a garanzia della corretta e completa informazione verso il consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.
Secondo l’art.3 del testo del decreto approvato si stabilisce che:
- I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
- Gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l’indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento a cui si riferiscono o a cui siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
L’articolo 4 invece definisce in quali casi l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento possono essere omessi:
- La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all’articolo l del presente decreto, è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento.
- L’indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento.
- L’indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui: a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011; b) i prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.
- Nel caso in cui l’operatore del settore alimentare responsabile dell’informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
- L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
L’obbligo di indicare sulle etichette l’indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento dei prodotti alimentari era già previsto dalla legislazione italiana che di seguito ha dovuto adeguarsi alle modifiche della normativa comunitaria. Secondo quanto detto dal Ministro Martina, si tratta di:
“Un impegno mantenuto nei confronti dei consumatori e delle moltissime aziende che hanno chiesto di ripristinare l’obbligo di indicare lo stabilimento. In questi mesi, infatti, sono state tante le imprese che hanno continuato a dare ai cittadini questa importante informazione. Continuiamo il lavoro per rendere sempre più chiara e trasparente l’etichetta degli alimenti, perché crediamo sia una chiave fondamentale di competitività e sia utile per la migliore tutela dei consumatori. I recenti casi di allarme sanitario ci ricordano quanto sia cruciale proseguire questo percorso soprattutto a livello europeo. L’Italia si pone ancora una volta all’avanguardia”.
Secondo le nuove disposizioni il controllo del rispetto della norma va affidato all’Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF) che si assume le competenze anche per l’applicazione delle eventuali sanzioni. Le sanzioni amministrative, secondo il nuovo decreto variano da un minimo di 3 000 Euro ad un massimo di 24 000 Euro. Diversa sarà la situazione quando l’eventuale omissione o altre irregolarità potranno rappresentare un reato.