L’etichettatura alimentare nel contesto globale
Il conto alla rovescia è partito, pochi giorni ci separano dall’entrata in vigore della penultima parte del Reg. UE 1169/11 il 13/12/2014 (l’ultima parte riguardante l’obbligo dell’etichettatura nutrizionale per tutti i prodotti scatterà il 13/12/2016) che l’industria alimentare sta già applicando su base volontaria all’etichettatura dei prodotti preimballati.
Nuovi e complessi problemi si prospettano all’orizzonte soprattutto per le piccole medie imprese che dovranno destreggiarsi in un quadro di regole, che cambiano velocemente per tutelare anche la salute del consumatore e per soddisfare le richieste di un’informazione più specifica e attenta alle esigenze di un mercato globale.
Tutte le imprese della filiera agro-alimentare sono chiamate a misurarsi in un contesto complesso, dove l’evoluzione normativa, gli accordi internazionali e i flussi migratori delle persone, esigono informazioni chiare per tutti.
Presto per fortuna si svelerà cosa si nasconde dietro la generica indicazione “oli e grassi vegetali”, affinchè il consumatore possa liberamente scegliere se acquistare per fiducia o per conoscenza quel tipo di prodotto se contiene o meno quel tipo di olio.
In effetti, il Reg.CE 1169/11 ha proprio come primo obiettivo quello di raccogliere in un unico Regolamento Europeo, tradotto in 23 lingue, le norme armonizzate in tema di:
- etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;
- etichettatura nutrizionale;
- informazione sulla presenza di ingredienti allergenici.
Infatti una delle principali novità la leggiamo all’articolo 8 del suddetto Regolamento dal titolo scottante: “Responsabilità – comma 1 “l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione”.
Quanto sono informati e formati gli operatori per attuare le modifiche sull’etichetta degli alimenti prodotti e quindi per tutelare la propria impresa e la salute dei consumatori?
Il produttore (identificato con il nome e l’indirizzo) risponde di tutti gli obblighi informativi, stessa responsabilità che ricade sul distributore che commercializza con il proprio marchio alimenti prodotti da terzi (“private label”).
Altra importante novità riguarda la comunicazione al consumatore in materia di sostanze allergeniche quali: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi. E i loro derivati.
Nella lista degli ingredienti (indicati in ordine decrescente) si dovrà evidenziare la presenza di allergeni, ricorrendo alla loro messa in evidenza (con un carattere oppure con il grassetto oppure con uno sfondo differente) rispetto a quello degli altri ingredienti.
La stessa attenzione sarà richiesta anche per la somministrazione di alimenti all’interno della ristorazione collettiva e commerciale, la quale per la prima volta, dovrà adeguarsi anch’essa e fornire al consumatore informazioni precise non solo più in circoscritti in termini di autocontrollo.
Forse è terminato il tempo per redigere la corretta etichettatura dei propri prodotti “copiando quella dei concorrenti”: bisogna studiare ed essere informati, conoscere il processo produttivo, comporre la scheda tecnica del prodotto con il profilo centesimale, microbiologico, chimico-fisico, nutrizionale e poi si è in grado di scrivere le corrette diciture sull’etichetta
Scritto da Giubilesi & Associati per la rivista “Igiene Alimenti” Anno 2014