Disciplina sanzionatoria sull’etichettatura alimentare
L’etichettatura alimentare è disciplinata dal Regolamento UE 1169/11 il quale consolida, in un unico testo, le norme trasversali applicabili ad etichette e pubblicità, ponendo l’attenzione sulla “fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
L’art. 1 del Reg. UE 1169/11 fornisce la seguente definizione di etichettatura: “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore.”
Tra gli obiettivi generali di tale Regolamento è bene evidenziato nell’art. 3 come “la fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.
Novità legislative sull’etichettatura alimentare
Prima del 2011, la materia era disciplinata dal celebre e innovativo D.lgs. 109/92 “concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” di cui sono rimaste attualmente operative solo alcune Circolari Interministeriali sotto forma di disposizioni applicative e interpretative.
Le principali novità o implementazioni rispetto al D.lgs. 109/92 vertono in particolare sui seguenti aspetti:
a) la leggibilità delle informazioni: viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le indicazioni in etichetta al fine di facilitarne la visibilità);
b) l’obbligo a partire da Dicembre 2016 dell’etichetta nutrizionale (per quanto riguarda la dichiarazione del contenuto calorico (energia, grassi totali di cui saturi, carboidrati di cui zuccheri, sale – sempre da riferisi a 100g o 100 ml di prodotto finito;
c) gli eventuali nanomateriali vanno inseriti fra gli ingredienti;
d) ingredienti o coadiuvanti che provochino allergia devono essere evidenziati e comparire tra gli ingredienti come allergene (oppure dichiarati come contaminanti accidentali);
e) i prodotti non preimballati venduti al dettaglio devono avere le indicazioni sugli ingredienti allergenici;
f) le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili devono avere l’indicazione di origine obbligatoriamente a partire da Aprile 2015;
g) per la vendita online o a distanza di alimenti, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto;
h) deve essere indicato chiaramente il soggetto responsabile di tutto ciò che concerne il prodotto, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione Europea, l’importatore nel mercato dell’Unione.
Disciplina sanzionatoria
Ad ogni stato membro dell’Unione, in totale autonomia e con ovvio senso di proporzionalità, compete invece la scelta di un regime sanzionatorio efficace e dissuasivo da associare al Reg. UE 1169/11, come ad esempio nel caso dell’Italia con due Decreti:
1) D.lgs. 27/17 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”.
Tale decreto introduce una serie di aspre sanzioni per gli Operatori che violino la normativa in materia di indicazioni nutrizionali e di impatti sulla salute causate dai prodotti, poste proprio a difesa dell’etichettatura alimentare, della tutela della salute dei consumatori, del rispetto della concorrenza, della chiarezza e trasparenza dell’informazione.
Qualora la violazione venga reiterata, le autorità potranno disporre anche la sospensione dell’attività o il ritiro della licenza (SCIA di registrazione, Bollo CE di riconoscimento ai sensi dell’art. 12 del suddetto D.lgs. 27/17). In dettaglio, ecco le violazioni con la rispettiva sanzione:
- violazione delle norme in materia di indicazioni nutrizionali (ovvero impiegare nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento): da euro 3000 a euro 30.000;
- violazione delle norme in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute: da euro 2000 a 20.000;
- apporre un’indicazione nutrizionale sulle confezioni di bevande contenenti più dell’1,2 % in volume di alcol: da euro 5.000 a euro 20.000 se l’indicazione è sulla salute, da euro 3.000 a euro 10.000 se l’indicazione è nutrizionale;
- violazione delle norme relative all’etichettatura di prodotti pronti da consumare: da euro 2000 a euro 10.000;
- non fornire alle autorità le indicazioni richieste al fine di verificare il rispetto della normativa: da euro 2.000 a euro 6.000;
- non fornire all’autorità competente l’etichettatura nutrizionale: da euro 2.000 a euro 16.000;
- indicare nell’etichetta elementi non inclusi nella tabella prevista dalla legge: da euro 3.000 a euro 12.000;
- fornire indicazioni comparative in violazione del regolamento: da euro 3.000 a euro 12.000;
- impiegare in etichetta o nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi autorizzati, o autorizzate ma senza rispettare i requisiti di legge, o senza comprendere le informazioni obbligatorie per legge: da euro 3000 a euro 24.000;
- pubblicizzare un prodotto indicando la percentuale di perdita di peso corporeo, o indicare danni che potrebbero essere provocati alla salute dal mancato consumo dell’alimento: da euro 5.000 a euro 40.000 (art. 11).
2) D.lgs. 29/17 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.
Prima dell’entrata in vigore di questo Decreto, la disciplina sanzionatoria italiana aveva registrato il susseguirsi di numerosi aggiornamenti riferiti principalmente a specifiche norme nazionali e a leggi comunitarie afferenti al “Pacchetto Igiene 2004”, concernenti gli aspetti chiave per garantire la sicurezza del settore alimentare.
Negli anni è stato disciplinato anche l’uso specifico di materiali di diversa natura a contatto con gli alimenti (i cosiddetti MOCA) quali materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta, cartone, vetro e acciaio inossidabile; altri materiali sono stati invece oggetto di provvedimenti nazionali specifici, tra cui la banda stagnata, la ceramica e l’alluminio.
Con questo nuovo decreto vengono mantenute le impostazioni di base concernenti l’impianto sanzionatorio, al quale però vengono effettuate importanti aggiunte quali, ad esempio, quella di garantire la rintracciabilità lungo la filiera e di produrre secondo buone pratiche di fabbricazione di cui al Regolamento (CE) n. 2023/2006.
Nello specifico, tra i 15 articoli costituenti il nuovo D.lgs. 29/17, si evidenziano l’art. 5 “Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall’art. 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004” e l’art. 6 “Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 “.
L’etichettatura e il “Made in Italy”
Importanti novità interessano anche il settore lattiero-caseario italiano: a partire dal 19/04/17 è diventato cogente il Decreto del Mipaaf per tutte le confezioni di prodotti (es: latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini) in cui deve essere presente in etichetta l’indicazione, chiara e ben visibile, sull’origine della materia prima dei prodotti di natura vaccina, ovicaprina, bufalina e di altra origine animale.
Da tale obbligo sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP, già interessati da disciplinari che trattano anche l’origine dell’alimento stesso, e il latte fresco già tracciato.
Dal quadro legislativo descritto, emerge senza dubbio la complessità e l’attenzione riservata ad un argomento fondamentale come quello della rintracciabilità, identificazione, etichettatura del prodotto, sia per motivi di trasparenza e scelta consapevole da parte del consumatore, che di salvaguardia dei prodotti “fabbricati come si deve, senza artifici inutili o a volte dannosi”.
Il tema diviene tanto più delicato quanto maggiore è la percezione, sia da parte dei consumatori che degli Operatori che dell’Autorità Competente, che violazioni o inefficienze abbiano un impatto diretto sulla salute del consumatore stesso.
L’Italia ha per altro sempre dimostrato, di fronte ai temi cardine del settore alimentare, di adottare incondizionatamente le giuste politiche di trasparenza e informazione sia per la forte motivazione a volere affermare l’assoluta qualità del proprio modello produttivo, “made in Italy”, sia per tutelare e proteggere il consumatore dall’ingresso nel mercato di prodotti non facilmente controllabili.
Agli Operatori del settore consigliamo dunque, oltre ad un costante aggiornamento attraverso i canali ufficiali dell’Unione Europea, dei Ministeri Italiani (Agricoltura, Salute, Attività Produttive) e delle Associazioni di Agricoltori e Produttori, di mantenere un dialogo costante con le Università, gli Ordini Professionali e gli Esperti del settore che quotidianamente operano all’interno del quadro normativo nazionale e comunitario.