La Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011
L’8 febbraio 2018 è stato pubblicato il D.lgs 231 del 15 dicembre 2017, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”, che entrerà in vigore a partire da 09.05.2018.
Il decreto reca altresì disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonchè la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.
Secondo quanto indicato nell’Art. 1, il campo di applicazione del nuovo decreto non annulla ma conferma la validità del regime sanzionatorio attualmente previsto dal Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre “Codice del Consumo”.
Chi sono i soggetti responsabili
L’altra definizione importante è indicata nel Art. 2, che stabilisce chi è il soggetto responsabile nella figura dell’ “operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.”
Nel Art. 4 sono stabilite le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare:
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
La medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.
L’Art. 19 “Vendita di prodotti non preimballati”, stabilisce importanti regole che tutti gli esercizi in cui si vendono e si somministrano alimenti e bevande non confezionati all’origine: dalla ristorazione tradizionale a quella veloce, passando dai centri commerciali alla ristorazione viaggiante, dalla ristorazione collettiva alla distribuzione automatica.
I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonchè i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché’ posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.
L’Art 27 “Procedure per le irrogazioni delle sanzioni”:
- Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
- Quando la violazione e’ commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo.
- Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
- Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all’immissione sul mercato di un alimento che e’ corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto.
L’Art. 28 “Disposizioni transitorie”, stabilisce che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dallo stesso possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Autorità competenti designate all’irrogazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni del Reg. UE 1169/2011:
- il Dipartimento ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) del MIpaaf è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto;
- l’AGCM ed altre autorità di controllo e contestazione, applicando la procedura prevista dalla Legge 689/81.
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