CONSEGNE A DOMICILIO: Chiarimenti Ordinanza N. 521 di Regione Lombardia del 04.04.2020
in seguito alle numerose richieste di chiarimento che riceviamo in questi giorni riguardo la possibilità di esercitare l’attività di consegna a domicilio di alimenti e bevande da parte degli operatori soggetti alle restrizioni secondo le misure di contenimento la diffusione del Covid-19, vogliamo segnalarvi quanto riportato nell’Ordinanza N. 521 di Regione Lombardia del 04.04.2020, avente per oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Invitiamo tutti gli operatori che intendono o hanno già avviato l’attività di consegna a domicilio di porre massima attenzione verso il rispetto della normativa vigente e in caso di dubbi o incertezze riguardo il corretto svolgimento dell’attività, di contattare il nostro Servizio Clienti per ricevere chiarimenti e assistenza.
Ribadiamo a tutte le società titolari di una SCIA di Somministrazione che qualora non dotate di un ulteriore SCIA di vendita di prodotti alimentari, le stesse non potranno operare attività di consegne a domicilio.
In particolare segnaliamo come all’articolo 1.2 si ribadisca come siano consentite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità già individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11.03.2020 e si conferma la chiusura di tutte le attività di somministrazione
Riportiamo quindi una sintesi dei punti dell’art.1.2 rilevanti per le vostre attività:
B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
D) L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
E) Gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;
G) La consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
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Per maggiori informazioni in merito vi preghiamo di mettervi in contatto con il Team di Giubilesi & Associati, valuteremo insieme le vostre necessità per operare al meglio e secondo le vigenti prescrizioni normative.