Etichettatura origine ingrediente primario – Regolamento UE 775/2018
A partire dal 1° aprile 2020 sarà obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri il Regolamento UE 775/2018 sull’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento scorte.
Il regolamento sancisce le modalità di applicazione dell’ articolo 26, paragrafo 3 , del regolamento (UE) n. 1169/11: Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche (es. “Made in …”, bandiera, tricolore, etc.) e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è obbligatorio indicare anche il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario in questione con riferimento all’UE, allo Stato membro o Paese terzo, etc. oppure è indicato come diverso da quello dell’alimento.
Di seguito alcune indicazioni utili e univoche per tutte le casistiche
- Il nome/la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposti su un ‘etichetta potrebbero determinare l’applicazione del regolamento? Come specificato nel Reg. UE 1169/2011 “il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, apposto in etichetta, non costituisce indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare. Tuttavia, l’evidenza di richiami geografici visivi o testuali (sia pure associati a nome o indirizzo) può venire considerata ingannevole soprattutto se priva di una specifica indicazione sull’ origine e provenienza dell’ingrediente primario.
- Diciture facoltative relative all’ indirizzo dello stabilimento di produzione e/o confezionamento devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza. Tali diciture non deve essere considerata un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento Ciononostante La percezione dei consumatori è influenzata dall’insieme delle componenti dell’etichetta, compresa la presentazione complessiva del prodotto. Pertanto, nel valutare l’eventuale carattere ingannevole dell’alimento per quanto riguarda la sua origine occorre tenere conto dell’imballaggio nel suo complesso e valutare il singolo caso
- L’ingrediente primario: “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa“. La responsabilità nell’individuazione del/degli ingrediente/i primario/i è dell’OSA (Operatore del settore alimentare), il quale deve tenere conto delle diverse caratteristiche dell’alimento, come la composizione, l’intera presentazione dell’etichetta e la percezione dei consumatori rispetto al fatto che l’ingrediente sia associato al nome dell’alimento.
La Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C32/1 le Comunicazioni sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, reperibili cliccando qui.