Definizione di etichettatura
L’etichettatura alimentare è disciplinata dal Regolamento Europeo 1169/2011 il quale, nell’articolo 1, fornisce la seguente definizione di etichettatura: “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore.”
Tra gli obiettivi generali di tale regolamento è bene evidenziato nell’articolo 3 come “La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.
Le principali novità, introdotte da questo decreto rispetto al precedente decreto 109/1992, vertono infatti in tale direzione.
Tra le più significative citiamo:
- la leggibilità delle informazioni (viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le indicazioni obbligatorie al fine di facilitarne la visibilità);
- l’obbligo a partire da dicembre 2013 dell’etichetta nutrizionale (per quanto riguarda la dichiarazione del contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione);
- eventuali nanomateriali vanno inseriti fra gli ingredienti, ingredienti o coadiuvanti che provochino allergia devono essere evidenziati e comparire tra gli ingredienti come allergene;
- anche i prodotti non preimballati venduti al dettaglio devono avere le indicazioni sugli ingredienti allergenici;
- le carini fresche suine, ovine, caprine e di volatili devono avere l’’indicazione di origine obbligatoriamente a partire da aprile 2015;
- per la vendita online o a distanza del prodotto alimentare la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto;
- deve essere indicato chiaramente il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione
Etichettatura – Normativa italiana
Ad ogni stato membro dell’Unione, in totale autonomia e con ovvio senso di proporzionalità, competerà invece la scelta di un regime sanzionatorio efficace e pienamente dissuasivo da associare al Regolamento Europeo. A tale proposito la normativa nazionale italiana ha già sviluppato ed emesso alcuni decreti che disciplinano il settore.
Qui di seguito citiamo:
Tale decreto introduce una serie di sanzioni per gli operatori del settore alimentare che violino la normativa in materia di indicazioni nutrizionali e di impatti sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Le sanzioni, poste a difesa di una serie di norme molo precise in materia di etichettatura alimentare, di tutela della salute dei consumatori, di rispetto della concorrenza, di chiarezza e trasparenza dell’informazione, sono di per sé molto aspre e, qualora la violazione venga reiterata, le autorità potranno disporre la sospensione dell’attività o il ritiro della licenza all’operatore (art. 12).
Etichettatura – Decreto Legislativo n. 29
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 29, la disciplina sanzionatoria italiana aveva registrato il susseguirsi di numerosi aggiornamenti riferiti principalmente a specifiche norme nazionali e a leggi comunitarie afferenti al cosiddetto “pacchetto igiene” e concernente gli aspetti chiavi per garantire la sicurezza del settore alimentare. In aggiunta è stato negli anni disciplinato l’uso specifico di materiali di diversa natura quali materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta, cartone, vetro e acciaio inossidabile. Altri materiali sono stati invece oggetto di provvedimenti nazionali specifici; tra questi menzioniamo la banda stagnata, la ceramica e l’alluminio. Con questo nuovo decreto vengono mantenute le impostazioni di base concernenti l’impianto sanzionatorio al quale però vengono effettuate importanti aggiunte quali, ad esempio, quella di garantire la rintracciabilità lungo la filiera e di produrre secondo buone pratiche di fabbricazione di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006. Nello specifico, tra i 15 articoli costituenti il nuovo decreto n. 29, evidenziamo l’articolo 5 dal titolo “Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità’ dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004” e l’articolo 6 dal titolo “Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006”.
Etichettatura – Novità su latte e formaggi
Nuovamente in tema di etichettatura, importanti novità interesseranno anche latte e formaggi prodotti nel nostro paese. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- MIPAAF – ha comunicato infatti che, a partire dal 19 aprile 2017, diverrà cogente l’indicazione, resa chiara e ben visibile nell’etichetta del prodotto, circa l’origine della materia prima dei prodotti lattiero caseari (e.g. latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini). Da tale obbligo sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP, già interessati da disciplinari che trattano anche l’origine dell’alimento stesso, e il latte fresco già tracciato.
Dal quadro legislativo sin qui brevemente descritto, emerge senza dubbio la complessità e l’attenzione riservata ad un argomento fondamentale come quello della tracciabilità e della etichettatura del prodotto. Il tema diviene tanto più delicato quanto maggiore è la percezione, sia da parte dei consumatori che dei tecnici operanti nel settore alimentare, che violazioni o inefficienze abbiano un impatto diretto sulla salute del consumatore stesso.
L’Italia ha per altro sempre dimostrato, difronte ai temi cardine del settore alimentare, di adottare incondizionatamente le giuste politiche di trasparenza e informazione sia per la forte motivazione a volere affermare l’assoluta qualità del proprio modello produttivo, il “made in Italy”, sia per tutelare e proteggere il consumatore dall’ingresso nel mercato di prodotti non controllabili.
Agli operatori del settore consigliamo dunque, oltre ad un costante aggiornamento attraverso i canali ufficiali del governo, del MIPAAF e dell’Unione Europea, di mantenere un dialogo costante con gli esperti, i formatori e i tecnici che quotidianamente operano all’interno del quadro normativo nazionale e comunitario.